Nuovo TUIR e bonus edilizi: cosa è previsto dal 2027
Data pubblicazione: 28.08.2026
Il D.Lgs. n. 117/2026 introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (TUIR), destinato a diventare operativo dal 1° gennaio 2027. La novità non consiste nell'introduzione di nuovi bonus edilizi, ma soprattutto nel riordino di una disciplina che negli anni è stata distribuita tra numerose leggi, decreti e successive modifiche.
Per professionisti, imprese e contribuenti cambia quindi soprattutto la mappa normativa di riferimento. Le principali detrazioni per gli interventi edilizi vengono infatti ricollocate all'interno di nuovi articoli del Testo unico.
I nuovi riferimenti per i bonus edilizi
Dal 2027 la disciplina delle principali agevolazioni edilizie sarà organizzata principalmente negli articoli 17, 371, 372 e 373 del nuovo TUIR.
L'articolo 17 raccoglie la disciplina ordinaria del recupero del patrimonio edilizio, oggi riconducibile principalmente all'articolo 16-bis del TUIR. Gli articoli 371 e 372 riguardano rispettivamente Sismabonus ed Ecobonus, mentre l'articolo 373 contiene le disposizioni transitorie relative al Bonus ristrutturazioni e alle aliquote applicabili alle spese sostenute nel periodo 2025-2027.
Il nuovo impianto sarà quindi particolarmente importante per chi redige relazioni tecniche, computi, asseverazioni e documentazione fiscale collegata agli interventi edilizi.
Bonus ristrutturazioni: cosa è previsto nel 2027
Per le spese sostenute nel 2025 e 2026, il regime transitorio mantiene una detrazione del 36%, elevata al 50% nel caso di interventi effettuati sull'abitazione principale quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.
Nel 2027, invece, l'aliquota ordinaria scende al 30%, mentre per l'abitazione principale viene mantenuta al 36%.
Per il periodo transitorio 2025-2027 rimane inoltre il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione continua a essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Questo significa che, nella valutazione economica di un intervento, non sarà sufficiente considerare esclusivamente la tipologia dei lavori: occorrerà verificare attentamente anno di sostenimento della spesa, soggetto che sostiene la spesa, destinazione dell'immobile e relativo limite di detrazione.
Sismabonus: confermate le aliquote transitorie
Anche il Sismabonus viene ricondotto all'interno del nuovo TUIR, attraverso l'articolo 371.
Per le spese sostenute nel 2025 e 2026 è prevista una detrazione del 36%, che sale al 50% per gli interventi sull'abitazione principale effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.
Nel 2027 le aliquote scendono rispettivamente al 30% e al 36%.
Un aspetto importante riguarda il fatto che, per le spese sostenute dal 2025, la percentuale della detrazione non viene differenziata in funzione del miglioramento di una o due classi di rischio sismico. Restano comunque fondamentali gli adempimenti tecnici e documentali previsti dalla normativa.
Ecobonus: il riordino della disciplina
L'articolo 372 riunisce la complessa disciplina dell'Ecobonus, ricomponendo disposizioni precedentemente contenute in diverse fonti normative.
Rientrano nel nuovo articolo, tra gli altri, gli interventi sull'involucro edilizio, la sostituzione degli infissi, le schermature solari, gli interventi sugli impianti di climatizzazione, gli scaldacqua a pompa di calore e altri interventi finalizzati alla riqualificazione energetica.
Anche per l'Ecobonus le aliquote previste per il 2025 e 2026 sono pari al 36%, con incremento al 50% per gli interventi sull'abitazione principale effettuati dai soggetti individuati dalla norma. Nel 2027 le percentuali scendono rispettivamente al 30% e al 36%.
Naturalmente restano da verificare, per ciascun intervento, i requisiti tecnici, i massimali, gli eventuali obblighi di asseverazione e la documentazione da trasmettere all'ENEA.
Stop alle caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili
Tra gli aspetti da considerare con maggiore attenzione c'è anche l'esclusione dalle agevolazioni, per le spese sostenute dal 2025, degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate da combustibili fossili.
La limitazione interessa sia la disciplina del recupero edilizio sia quella dell'Ecobonus. La verifica deve quindi essere effettuata già nella fase progettuale, soprattutto quando vengono valutate diverse soluzioni impiantistiche.
La disciplina mantiene invece una specifica attenzione per i sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione assemblati in fabbrica e progettati per funzionare congiuntamente, sempre nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.
Attenzione anche ai contribuenti con redditi elevati
La verifica della detrazione non si esaurisce nell'aliquota e nel limite previsto per il singolo intervento.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro opera infatti un ulteriore limite complessivo alle spese che possono generare detrazioni, determinato sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare.
Di conseguenza, anche quando un intervento rientra pienamente nel bonus e rispetta il relativo massimale, è necessario verificare se il contribuente disponga effettivamente di sufficiente capacità di detrazione nell'anno interessato.
Cosa cambia concretamente per tecnici e proprietari
Il nuovo TUIR non rappresenta quindi una nuova stagione di bonus edilizi, ma una profonda riorganizzazione normativa.
Dal 1° gennaio 2027 professionisti e contribuenti dovranno familiarizzare con i nuovi riferimenti, abbandonando progressivamente la numerazione delle disposizioni oggi maggiormente utilizzate.
Per chi sta progettando un intervento edilizio, il punto fondamentale rimane però la corretta pianificazione: tipologia dei lavori, anno della spesa, soggetto beneficiario, destinazione dell'immobile, requisiti tecnici e documentazione devono essere verificati congiuntamente.
Il nuovo TUIR rende più ordinata la disciplina, ma non elimina la necessità di una corretta analisi tecnica e fiscale dell'intervento. Per questo, soprattutto nei lavori di importo significativo, la valutazione dell'agevolazione dovrebbe essere effettuata già nella fase preliminare della progettazione, prima dell'avvio dei lavori e dell'assunzione degli impegni di spesa.