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BONUS FACCIATE detrazione al 90% - Legge di Bilancio 2020

Data pubblicazione: 14.01.2020

L’art. 1 comma 219 e successivi della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto questa nuova agevolazione.

Si legge in un articolo della legge di Bilancio: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la detrazione dell’imposta lorda è incrementata al 90%. Non si applicano i limiti massimi di spesa”.

La detrazione vale quindi per le spese sostenute solamente nel 2020 e documentate, quindi effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, come avviene oggi per ecobonus e sismabonus. Nata per salvaguardare il decoro architettonico nei centri storici (zona A) e nelle zone di completamento (zona B) è relativa alle spese sostenute per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

 

Legge di Bilancio 2020 - BONUS FACCIATE

Questo quanto riportato all’art. 1 della legge di Bilancio 2020:

219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 

224.  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

 

 

COME FUNZIONA

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in:

  • zona A (centri storici);
  • zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).

Per il bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni.

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi e dei chiarimenti dell’AdE per sapere nel dettaglio le modalità per fruire della nuova detrazione.

 

INTERVENTI AMMESSI

L’agevolazione riguarderà tutti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

In caso di lavori riguardanti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015.

Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; tra questi anche quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna.

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