Per offrirti il migliore servizio possibile questo sito utilizza cookies.
Puoi visualizzare, modificare e aggiornare tutte le informazioni riguardanti le tue preferenze anche cliccando il link seguente: Cookie Policy & Privacy Policy

Progettazione amministrazione consulenza

+39 3791634111 | ufficio@studiopasini.it

Area riservata

Requisiti per l'incarico di amministratore di condominio

Data pubblicazione: 25.03.2020

L‘articolo 71 bis c.c. in tema di requisiti dell’amministratore dispone che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; replica uhren

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo v del libro v del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

La formazione periodica avviene con cadenza annuale e viene svolta presso ConfEdilizia Pavia in quanto Associati.

SEI UN CONDOMINO CHE VUOL CAMBIARE AMMINISTRATORE O SEI INTERESSATO E VUOI UN PREVENTIVO ? 
CONTATTACI TELEFONICAMENTE O TRAMITE IL FORM AL LINK:

https://www.studiopasini.it/contatti.php

 

Per info & preventivi

Contattaci ora!

Copyright © 2024 Studio Pasini | Privacy Policy | Sitemap | Web site creato da Grazioli Design “Only for Dreamers”


TOP