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SCONTO IN FATTURA VS CESSIONE DEL CREDITO

Data pubblicazione: 18.07.2020

Il Decreto Rilancio è Legge ed ha reintrodotto, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità di cedere le detrazioni del 110%, da ripartire in 5 rate, sui lavori di ristrutturazione, su Ecobonus e sul Sismabonus ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari, per il 2020 e il 2021, allargando la platea di lavori e soggetti che ne hanno diritto.

Ricordiamo che per l'applicazione effettiva del Super Eco Bonus del 110% (art.119) servono altri provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MISE, si spera usciranno entro ottobre 2020.

 

- CESSIONE DEL CREDITO: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- SCONTO IN FATTURA: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

  APPROFONDIMENTO:  

 

CEDERE IL CREDITO

La cessione del credito può avvenire in relazione ad ogni stato di avanzamento dei lavori. Questi ultimi non possono essere però più di due per ogni intervento e ognuno deve riferirsi ad almeno in 30% dell’intervento totale.

Per poter cedere la detrazione e ottenere lo sconto immediato, bisogna richiede ad un CAF  il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.

Gli interventi relativi ad Ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa in via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico (ENEA). Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) deve emanare un decreto attuativo per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative.

Gli interventi relativi al Sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

SCONTO IN FATTURA

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto bisogna pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, che recupera l’importo sottoforma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito.

In alternativa, si può scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle entrate.

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

 

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