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BONUS MOBILI ​​​​​​​

Data pubblicazione: 08.12.2020

Parliamo di bonus mobili, l’agevolazione collegata al bonus ristrutturazioni

 

L’agevolazione collegata al bonus ristrutturazioni, prevede una detrazione Irpef del 50%, calcolata su un massimo di 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali.

 

- Per accedere alla detrazione la data di acquisto dei mobili deve essere successiva alla data di acquisto dell’immobile dall’impresa

 

Tra gli interventi edilizi che consentono di usufruire del bonus ristrutturazioni (e quindi del bonus mobili), rientrano quelli di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui art. 3 del D.P.R. n.380/2001) eseguiti su interi fabbricati da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative.

- La condizione è che entro 18 mesi dal termine dei lavori, le società provvedano alla vendita o assegnazione dell’immobile.

 

Pertanto, per poter accedere alle suddette agevolazioni fiscali, la norma prevede che la data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

A tal riguardo riportiamo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circa le condizioni per ottenere la detrazione quando si compra casa dall’impresa che l’ha ristrutturata.

 

“ In caso di acquisto da impresa di costruzione di un immobile ristrutturato è possibile usufruire del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo la registrazione del compromesso ma prima dell’atto di acquisto dell’immobile? “

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate:

Per l’Agenzia si può ottenere il bonus mobili quando si acquista un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato, ma solo a determinate condizioni.

Nella circolare n.7/2018 dell’Agenzia delle Entrate (e confermato anche dalla recente circolare n.19/2020), viene infatti chiarita la possibilità di usufruire del bonus mobili non solo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati autonomamente, ma anche per quelli effettuati dalle imprese.

 

Qualora l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è effettuato per arredare un immobile, che deve far parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” deve intendersi la data di “acquisto” o di “assegnazione” dell’immobile.

In pratica, se i mobili o gli elettrodomestici devono arredare una unità immobiliare situata in un immobile completamente ristrutturato dall’impresa, per ottenere la detrazione fiscale, l’acquisto di tali mobili deve essere successivo all’acquisto o all’assegnazione dell’immobile; non conta, invece, la data del compromesso.

Se, quindi, i mobili sono acquistati dopo il compromesso, ma prima della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, non si può ottenere il bonus mobili.

 

  

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