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COME EFFETTUARE PAGAMENTI PER BONUS FISCALI

Data pubblicazione: 29.11.2020

In linea generale, per le detrazioni fiscali si raccomanda di riportare sempre nel bonifico:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (obbligatorio);

- il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (obbligatorio);

- i riferimenti normativi a cui fa capo la detrazione (tale campo spesso è preimpostato);

- il numero di fattura a cui si riferisce il pagamento.

ATTENZIONE! la non indicazione dei primi due punti preclude l’accesso alle agevolazioni!

I riferimenti normativi (a prescindere o meno che siano già predisposti dalle banche) e l’indicazione del numero della fattura a cui corrisponde il pagamento, sono fortemente raccomandati: essi legano in maniera univoca il pagamento, la fattura e la detrazione.

Alcuni istituti bancari (e le Poste) inoltre hanno previsto dei canali specifici per effettuare bonifici “parlanti” relativi alle detrazioni fiscali in edilizia, e spesso le causali di tali pagamenti sono bloccate o pre-impostate.

 

CHIARIMENTI PER BONUS FACCIATE

Molte banche non hanno ancora previsto una voce specifica per il bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione sarà comunque riconosciuta anche se non è possibile inserire nel bonifico il riferimento normativo

L’Agenzia conferma che per richiedere il “bonus facciate” le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa, indicando anche gli estremi della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), se possibile.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate lo aveva già chiarito nella circolare n. 2/2020 e nella risposta n. 185/2020 ad un interpello.

Infatti con tali circolari/interpelli era stato reso noto che l’agevolazione è sempre essere riconosciuta, anche se non è possibile indicare il riferimento normativo (in questo caso alla legge di Bilancio 2020).

 

 

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E’ possibile scaricarlo accedendo al

 

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fonte: biblus.acca.it 

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