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ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN VIDEOCONFERENZA

Data pubblicazione: 25.04.2021

​​​​​​Parliamo di convocazione e di svolgimento online: luogo della riunione, piattaforma, partecipazione a distanza, discussione e voto elettronico.

 

L’emergenza Covid ha cambiato la vita degli italiani in molti campi, con effetti che rimarranno permanenti anche al termine della pandemia. Anche in condominio c’è stata una rivoluzione: ora la legge prevede espressamente che l’assemblea condominiale può svolgersi anche a distanza, cioè in videoconferenza.

 

La “teleassemblea” è un modo pratico e utile per garantire la partecipazione di soggetti che avrebbero difficoltà a recarsi presso la sede fisica dove è indetta la riunione ed offre anche interessanti opportunità, come quella di silenziare i partecipanti che litigano o sovrappongono le voci. Si può fare semplicemente bloccando il loro microfono, in modo da dare la parola di volta in volta a ciascuno e così garantire una discussione più ordinata.

 

La legge che ha introdotto in via definitiva la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza è intervenuta sulla norma cardine del Codice civile in materia.

L’attuale formulazione consente adesso che «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza».

La normativa emergenziale Covid-19 aveva già previsto le nuove regole per l’assemblea condominiale, consentendo la videoconferenza ma solo «previo consenso di tutti i condomini», che ovviamente era molto difficile da raggiungere.

 

Quale maggioranza per la convocazione ?

La norma che abbiamo appena visto parla di consenso della maggioranza dei condomini, ma non specifica se essa vada calcolata “per teste“, cioè in base al numero dei partecipanti al condominio, oppure anche per quote; questo richiederebbe anche almeno la metà dei millesimi di proprietà.

L’interpretazione migliore, basata sulla lettera della norma, suggerisce che per autorizzare l’assemblea a distanza sia sufficiente la maggioranza numerica dei condòmini, senza necessità di conteggiare le rispettive quote millesimali.

 

 

  

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